Descrizione
Richiamata l'ordinanza n. 41 del 29/10/2015
SI RICORDA CHE
1) I proprietari o conduttori dei terreni confinanti con le strade comunali o d'uso pubblico hanno l'obbligo di curare permanentemente la manutenzione delle siepi e degli arbusti, le piante da frutto e ornamentali regolandone l'altezza, tagliare i rami, l'erba ed ogni altro tipo di vegetazione che si protendono oltre il ciglio stradale restringendo la carreggiata, che nascondano la segnaletica compromettendo la leggibilità dall'angolazione o dalla distanza necessaria, o comunque possano rappresentare pericolo per la circolazione, nonché tutte le piante anche d'alto fusto insistenti in una fascia di 3,00 m. da detto ciglio, che possono essere d'ostacolo alla visibilità o rappresentare pericoli per la circolazione in caso di caduta di rami a seguito di eventi atmosferici.
LA VEGETAZIONE E LE FRONDE NON DEVONO IN NESSUN CASO PROTENDERSI OLTRE IL CIGLIO STRADALE PER UN'ALTEZZA MINIMA DI ALMENO 4,50 METRI DAL PIANO VIABILE, ANCHE IN PRESENZA DI NEVE.
2) È obbligo dei proprietari di curare permanentemente la rimozione urgente delle ramaglie o alberi di qualsiasi specie e dimensioni che a causa di intemperie o per qualsiasi causa vengano a cadere sul piano viabile.
3) In corrispondenza di curbe o incroci sono vietate le colture agricole di altezza superiore a 50 cm.
4) Ai sensi dell'art. 30, commi 4 e 6 del Codice della Strada, la riparazione e pulitura della vegetazine spontanea dei muri di sostegno, anche se costruiti dall'ente proprietario in sede di esecuzione della strada, qualora essi servano unicamente a difendere e sistenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari stessi.
SANZIONI
Si avverte che, in caso di inadempimento, gli interessati saranno soggetti, oltre alle spese necessarie all'esecuzione dei lavori da parte del personale comunale e l'utilizzo delle attrezzature, anche alle sanzioni amministrative previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dai Regolamenti Comunali.
SFALCIO PRATI E TERRENI NEI CENTRI ABITATI
I proprietari di terreni inerbati nei centri abitati o in prossimità di abitazioni esistenti anche fuori dal centro abitato, sono tenuti a manterere tali aree in stato decoroso e a provvedere costantemente allo sfalcio delle stesse in maniera tale da evitare degrado ambientale e l'insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario.
Artt. 892-893 del Codice Civile
Distanze per gli alberi
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
- tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.
Articolo 29 Codice della strada
Piantagioni e siepi
- I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
- Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.
- Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.