L’Ufficiale d’Anagrafe, a chiunque ne faccia motivata richiesta scritta, rilascia le informazioni contenute negli atti anagrafici sotto forma di certificazioni, relative allo stato di famiglia e residenza, anche storiche (artt. 33 e 35 D.P.R. 223/1989).
I registri Anagrafici non sono consultabili da nessuno tranne dall’Ufficiale d’Anagrafe (il Sindaco o i Funzionari espressamente delegati dal Sindaco - art. 37 D.P.R. 223/1989) è esclusa la possibilità di comunicare tali dati in maniera diversa dalla certificazione.
Le istanze alle pubbliche amministrazioni, devono essere presentate secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3:
"Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”.
Per inoltrare una richiesta di rilascio di certificazioni anagrafiche utilizzare preferibilmente il modello scaricabile da fondo pagina debitamente compilato e restituito con copia di un documento di riconoscimento in UNO dei seguenti modi:
- a mezzo fax al N. 0039 0439 319777 oppure
- scansionato ed inviato, anche utilizzando una casella mail non certificata, all’indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria.pedavena.bl@pecveneto.it oppure
- spedita in originale all’indirizzo: Comune di Pedavena - Ufficio Servizi Demografici – Via Roma, 11 – 32034 - PEDAVENA (BL)
Per il rilascio di certificati di battesimo la richiesta deve essere rivolta direttamente alla Parrocchia di Pedavena (www.pastoralepedavena.it/);
Le certificazioni/attestazioni anagrafiche sono soggette all’applicazione dell’imposta di bollo ad oggi pari a € 16,00, per ciascun certificato (art. 6 Tabella alleg. A) al d.P.R. 642/1972), fatti salvi i casi di esenzione previsti in base alla tabella allegato B) del d.P.R. 642/1972, alle attestazioni anagrafiche non è applicabile pertanto l’esenzione dall’imposta di bollo e diritti di segreteria prevista dall’art. 7 comma 5 della Legge N. 405/1990 che riguarda i certificati di Stato Civile.
In base alla direttiva del Responsabile dell’Area Amministrativa del 30/05/2012, per le certificazioni con ricerca d'archivio in Fogli di Famiglia STORICI (redatti prima del 01/02/2000) viene stabilito un importo di € 30,00 quale corrispettivo per l’avvio della ricerca IMPORTO NON RIMBORSABILE IN CASO DI ESITO NEGATIVO, da versare al momento della richiesta che viene formulata per iscritto.
Nel caso di certificazioni di stato famiglia sono previsti inoltre dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, ulteriori diritti di segreteria pari a € 5,16 per ogni componente il foglio di famiglia.
L’importo di € 30,00 per l'avvio della ricerca può essere pagato direttamente all’Ufficio Anagrafe solo con utilizzo del Bancomat, in alternativa da casa è possibile tramite i pagamenti on-line disponibili nel sito internet del Comune di Pedavena nella sezione dei pagamenti online (si veda in questo caso le istruzioni presenti nei Documenti a fondo pagina).
Se nell’attestazione di nascita si chiede l’indicazione della paternità e della maternità, (ai sensi del d.P.R. n. 432 del 02/05/1957 tali attestazioni sono utilizzabili per l’esercizio di diritti o doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione), il richiedente deve dichiarare nell'istanza di essere titolare di un interesse personale e concreto ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante che ne giustifichi il rilascio.
Se chi richiede l’attestazione è una agenzia dovrà inoltre allegare la documentazione attestante il titolo per cui richiede il documento (mandato per l’incarico ricevuto).
Nel caso di rilascio di certificati di stato famiglia storico/originario si tenga presente che l’Ufficio Anagrafe non svolge indagini atte a stabilire alberi genealogici ed in generale per tutti i casi non giuridicamente tutelati, oppure la linea ereditaria fra soggetti iscritti in fogli di famiglia diversi, pertanto rilascia le certificazioni (stato famiglia o residenza) in base alle esatte indicazioni inserite nell'istanza, che deve contenere gli elementi minimi necessari per l’individuazione della persona (cognome nome, data e luogo di nascita, eventuale paternità e maternità se conosciuti).
Si ricorda infine che tali certificazioni non possono essere esibite ad organi della Pubblica Amministrazione o a soggetti privati gestori di pubblici servizi, (art. 15 Legge n. 183/2011) dovendosi obbligatoriamente in questi casi ricorrere all’autocertificazione.